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OBBLIGHI PER LE IMPRESE PRODUTTRICI DI RIFIUTI
La tenuta del Registro di carico e scarico.
Tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le Informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Anche le imprese che producono rifiuti non pericolosi devono tenere un registro di carico e scarico, tranne in alcuni casi per i quali è previsto l'esonero dall’ art. 190, che rinvia all'art. 184: in particolare, tra i più importanti, non sono soggetti a tale obbligo le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali e da attività di servizio.
Le annotazioni devono essere effettuate:
- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalia produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle Imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
1. l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
2. la data dei carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
3. il metodo di trattamento impiegato.
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.
I registri di carico e scarico debbono essere integrati con I formulari relativi al trasporto dei rifiuti e debbono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Le imprese la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
TRASPORTO DEI RIFIUTI E FORMULARI
Altro punto fondamentale nella gestione dei rifiuti è la questione del trasporto degli stessi e del formulario. Durante il trasporto, effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità dei rifiuto;
e) Impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti In materia. Relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti.
La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del Decreto 152.
La micro-raccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. :
La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’ interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
LA COMUNICAZIONE MUD
La comunicazione li D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, all'art. 189 impone ai produttori di rifiuti pericolosi l'obbligo di comunicare annualmente la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, compilando il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno, salvo proroghe, con dichiarazione relativa ai rifiuti dell'anno precedente, alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l'azienda. |
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